Con riferimento all’entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020 e alla norma contenuta nell’art. 1, comma 9 lettera s) “I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”, si comunica che dal 5 novembre 2020 al 3 dicembre 2020 (e comunque fino ad eventuale proroga stabilita con successivo DPCM), tutte le attività formative sono da considerarsi sospese nella modalità in presenza. Sono però consentiti i corsi di formazione da effettuare in materia di sicurezza, a patto che si rispettino le misure di contenimento del contagio da SARS – COVID 19.