Le forestazioni agricole non hanno più vincoli
Con la seduta del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2012, nel pacchetto per la semplificazione e lo sviluppo è stata anche approvata una importante modifica nel merito della definizione di bosco e dell’arboricoltura da legno.
In sostanza è stato definitivamente chiarito il concetto per il quale tutti gli interventi di carattere forestale eseguiti nell’ambito di quanto previsto dai Piani di Sviluppo Rurale, non sono soggetti ai vincoli a cui normalmente rispondono i boschi naturali.
Una volta scaduti i vincoli previsti dai Piani di Sviluppo Rurale stessi, i terreni potranno quindi essere naturalmente riportati allo stato originario senza che alcuno possa rivendicare impedimenti legislativi di alcun genere.
Riteniamo l’intervento del Governo molto giusto, in quanto pulisce il campo da tutti i dubbi che potrebbero insorgere nel momento in cui la nuova PAC 2014-2020, nell’applicazione del “greening” obbligatorio, incoraggia l’impianto di molte formazioni arboree nelle aziende agricole.
Qui di seguito riportiamo lo specifico comma:
Art. 28
(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)
…. omissis
b) al comma 6, dopo le parole: “i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5” sono inserite le seguenti: “ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi” e, in fine, sono aggiunte le seguenti: “non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.”.